Lettera aperta agli italiani.

Mi chiamo Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, attuale dimora, in Italia, Sant’Ilario d’Enza (RE), via XXV Aprile Ovest n. 2, tel. +39 0522 470500, fax +39 0522 470524, e-mail rmg@unigov.org.

Con questa lettera denuncio fatti veri, affinché la pubblica opinione sappia come stanno realmente alcune cose che mi riguardano. Da trent’anni, nei miei confronti, magistrati italiani emettono sentenze di condanna per reati che non ho mai commesso[1], non applicano indulti che spettano di diritto[2], dispongono provvedimenti cautelari illegittimi[3], non ammettono richieste di revisione pur se fondate su perizie di consulenti degli stessi tribunali[4] e non dichiarano l’estinzione d pene per decorso del termine[5]. Tutto ciò, nonostante che leggi, giurisprudenza e pareri di giuristi di chiara fama siano a mio favore[6].

Contro diverse mie iniziative, dal 1989 gli uffici tributari hanno accertato redditi ed imposte inesistenti[7], provocando un contenzioso fiscale di quasi 7,5 miliardi di euro[9]. Per la prima volta, in Italia, un ufficio finanziario pubblico, pur essendo in debito verso una delle società che rappresento, fa attivare procedure esecutive e fa presentare istanze di fallimento contro la società creditrice[8]. Nel 2001, il Ministero dell'Industria ha respinto oltre 450 progetti di investimenti per il Sud[10]. Nel 2004, Consob ha adottato delibere assolutamente illegittime[11]. Dal 2001, i TAR di Roma respinge i miei ricorsi senza motivo, quasi per principio[12].

Contro di me, sono stati emessi provvedimenti illegali, in contrasto con i principi di giustizia e libertà previsti dalla Costituzione Italiana e dal diritto internazionale. Sembra che in Italia sia intollerabile proporre Rinnovamento, gestire imprese senza versare tangenti, non fare sommerso (nero), fare nuove imprese e nuovi investimenti senza paternità politiche, far gestire al sistema bancario risorse monetarie incondizionate (si rischia il sequestro), Così come non è possibile promuovere un programma come Holos Global System[13], per realizzare il quale sono stati messi a disposizione oltre 12.500 miliardi di euro[14]; o come la Repubblica della Terra[15] e Dhana[16], la sua moneta.

C’è un’evidente propensione a farmi scontare pene per reati mai commessi. Non conosco il motivo. Bisognerebbe chiederlo ad altri. Ho sempre operato in piena legalità ma, stando così le cose, non bastano più i codici e le leggi. Sarà necessario anche altro[17]. Sarà fatto[18]. E vedremo chi dovrà essere condannato e chi dovrà andare in carcere.

Grazie per l’attenzione.

Italia, novembre 2004.

Rodolfo Marusi Guareschi



1 Con sentenza del 19/2/1983, il Tribunale di Parma mi ha condannato a tre anni di reclusione, per fatti commessi dal 1977 al 10/2/1978, per i quali sono stato ritenuto responsabile di concorso in truffa aggravata nei confronti di un fornitore della Cooperativa Styl Tecnic International di Parma, nonché di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto la contabilità in modo che non si potesse ricostruire il volume degli affari della Cooperativa e di distrazione per aver sottratto circa lire 300 milioni alla Cooperativa stessa, applicando l’indulto del 1981. Con sentenza del 27/11/1989, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato prescritto il reato di truffa aggravata ed insussistente il reato di bancarotta documentale, confermando invece la condanna per bancarotta per distrazione e riducendo la pena a due anni di reclusione. Con sentenza del 23/5/1991, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 27/11/1989.

Con sentenza del 7/4/1994, il Tribunale di Parma mi ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, per fatti del 1984 per i quali mi sarei reso responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto la contabilità in modo che non si potesse ricostruire il volume degli affari della Ceramica Valtermina e di distrazione per aver sottratto somme alla stessa, applicando l’indulto del 1990. Con sentenza del 14/11/1996, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato insussistente il reato di bancarotta per distrazione, confermando invece la condanna per bancarotta documentale e riducendo la pena a due anni di reclusione. Con sentenza del 19/2/1988, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14/11/1996.

Con sentenza del 13/2/1991, il Tribunale di Parma mi ha condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, per calunnia contro un creditore della Ceramica Valtermina che nel 1984, dopo il fallimento, aveva messo all’incasso un assegno bancario di lire nove milioni che gli avevo fatto avere come garanzia, applicando l’indulto del 1990. Con sentenza del 16/11/1994, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza. Il presunto creditore non è mai stato sentito nel dibattimento, non si è mai costituito parte civile, non mi ha mai più chiesto nulla e non ha mai presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della Ceramica Valtermina. Perciò, ho chiesto la revisione del processo ma la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza.

Con sentenza del 14/11/1996, la Corte d’Appello di Bologna, dopo aver riunito due sentenze del Tribunale di Parma e di Modena, mi ha condannato a due anni e due mesi di reclusione, perché come legale rappresentante di società del Gruppo Carisma, avrei fatto emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti fra il 1985 ed il 1988. Con sentenza del 21/10/1997, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14/11/1996. Tale sentenza è stata parzialmente revocata in seguito alla riforma delle norme sui reati finanziari e la pena è stata ridotta ad un anno ed un mese di reclusione. Poiché le fatture considerate per operazioni inesistenti sono state emesse ed utilizzate nell’ambito dello stesso gruppo societario ed hanno provocato l’unico effetto di aumentare il reddito ed il debito IVA, ho chiesto la revoca anche della parte di sentenza confermata ma, con ordinanza del 20/4/2004, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di revoca. Contro tale ordinanza ho presentato ricorso per cassazione con richiesta di abbreviazione dei termini per il giudizio ed il 4/11/2004 la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato che l’esecuzione è sospesa fino alla decisione del ricorso per cassazione.

Con sentenza del 20/1/1997, il Tribunale di Reggio Emilia mi ha condannato a due anni e tre mesi di reclusione perché, come per la precedente sentenza, quale legale rappresentante di società del Gruppo Carisma, avrei fatto emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti fra il 1985 ed il 1988. La Corte di Cassazione ha dapprima annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna e successivamente ha annullato la sentenza dichiarando per alcuni reati la prescrizione e per altri che il fatto non sussiste.

Con sentenza del 2003, il Tribunale di Genova mi ha condannato ad oltre tre anni di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di un’impresa fallita e per concorso in bancarotta fraudolenta documentale. Contro la sentenza ho presentato appello. Le fatture contestate hanno per oggetto beni revisionati ed effettivamente consegnati ed il prezzo pagato dall’impresa cliente era stato immediatamente erogato ai suoi soci che hanno versato l’intero importo a titolo di finanziamento soci. Non ho mai visto né l’azienda dell’impresa cliente né tanto meno la sua contabilità.

Con sentenza del 1995, il Tribunale di Modena mi ha condannato ad un anno ed un mese di reclusione per aver fatto emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti fra società del Gruppo Carisma. Con sentenza del 13/2/1998, la Corte d’Appello di Bologna mi ha assolto dichiarando con un’esemplare motivazione che il fatto non sussiste.

2 Per il fatto relativo alla sentenza del Tribunale di Parma del 19/2/1983, riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 27/11/1989, non è stato indicato, nel capo di imputazione, la data di commissione del reato. Perciò, il fatto è stato considerato commesso dapprima nel giugno 1978 e successivamente il 10/5/1978, precludendo in tal modo, nonostante che in tutte le sentenze sia stato precisato che i fatti sarebbero stati commessi entro il 10/2/1978, l’applicazione dell’indulto del 1978, efficace per i reati commessi fino al 15/3/1978.

3 Con ordinanza del 9/7/1999, la Corte d’Appello di Bologna ha erroneamente accolto le richieste del Pubblico Ministero ordinando nei miei confronti pene da espiare per tre anni e sei mesi di reclusione. Il 3/9/1999, mi sono presentato spontaneamente per far eseguire l’ordine di carcerazione. La stessa Corte d’Appello di Bologna ha poi sospeso, il 9/9/1999, l’ordinanza del 9/7/1999, poi annullata  dalla Corte di Cassazione perché illegittima.

Con decreto del 5/4/2000, eseguito il 14/4/2000, il Procuratore della Repubblica di Verona ha disposto il sequestro di tutti i libri e documenti sociali e contabili di quindici società del Gruppo Carisma, dietro richiesta della Guardia di Finanza di Verona in relazione ad un’indagine sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con ordinanza del 26/4/2000, il Tribunale del riesame di Verona ha revocato il sequestro considerandolo illegittimo per insussistenza di ipotesi di reato. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca. Dopo quattro anni, il G.U.P., ha ritenuto necessario il rinvio a giudizio per chiarire la vicenda in un dibattimento che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2005.

Con ordinanza del 12/1/2001, eseguita il 17/1/2001, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha disposto nei miei confronti la custodia cautelare in carcere in relazione alla vicenda relativa al tentativo di furto telematico alla Cassa regionale della Regione Sicilia gestita dal Banco di Sicilia. Con ordinanza del G.I.P. del 10/2/2001 il provvedimento è stato revocato. Nella vicenda, della quale mi sono occupato dal 9/9/2000 al 27/9/2000, ho cercato di scoprire se alcune persone a me sconosciute potessero sottrarre fondi pubblici mediante transazioni su conti interbancari e, in caso positivo, impedirlo. Il tentativo è stato impedito. Il G.U.P. ha escluso il furto. È in corso il processo. Io stesso ho chiesto il rinvio a giudizio per chiarire i fatti, anche attraverso testimoni, tenuto conto che il provvedimento del 12/1/2001 è stato disposto proprio mentre mi stavo occupando delle domande sulla legge 488/92 presentate da 456 nuove imprese promosse nell’ambito del progetto economico nazionale per l’occupazione.

Con ordinanza del 7/2/2003, eseguita il 18/2/2003, il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti miei, di mio figlio Tristano e Cheti Franceschi, nonché gli arresti domiciliari nei confronti di mio figlio Valerio, alcuni consiglieri delle società del Gruppo Carisma e due tecnici che si sono occupati di verifiche si stati di avanzamento, tutti in relazione alla vicenda di Texma a Gallipoli ed alla presentazione delle domande sulla legge 488/92. Con successive ordinanze del Tribunale del riesame di Lecce (la mia è del 8/3/2003) il provvedimento cautelare è stato dapprima sostituito e poi definitivamente revocato. Sembra che la colpa sia stata quella di voler fare un nuovo stabilimento di Texma nel Comune di Gallipoli (LE) e di voler realizzare le prime 456 imprese previste dal progetto economico nazionale per l’occupazione. Nonostante l’assoluta incompetenza per territorio (in provincia di Lecce è stato solo acquistato il suolo di Texma ed iniziata la costruzione dello stabilimento), il G.U.P. di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo si farà nei primi mesi del 2005. Sugli stessi fatti, due diversi G.I.P. del Tribunale di Roma hanno archiviato i procedimenti per insussistenza di reato, dietro richiesta di due diversi Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Roma.

Con ordinanza del 12/2/2004, eseguita il 16/2/2004, il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti miei e dei miei figli Tristano e Valerio per una presunta truffa aggravata nei confronti dello stato in relazione alla fornitura ad un’impresa di Alessandria di due aziende complete nella zona industriale di Gioia Tauro. Chiariti i fatti, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il G.I.P. ha revocato l’ordinanza il 1273/2004.

Il 22/10/2004, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari mi ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari su un’azienda di Villacidro (CA) la quale , dopo aver ottenuto contributi ai sensi della legge 488/92. è stata dichiarata fallita, ipotizzando nei miei confronti il reato di associazione per delinquere, truffa aggravata nei confronti dello stato e concorso in bancarotta fraudolenta per avere finanziato quell’azienda. Al Pubblico Ministero avevo già spiegato come si sono svolti i fatti, presentando i relativi documenti, ma invece di chiedere l’archiviazione si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Ho chiesto di nuovo l’archiviazione.

Presso il Tribunale di Reggio Emilia sono iscritte a mio nome notizie di reato presentate da funzionari degli uffici tributari che hanno contestato alle società del Gruppo carisma la emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nel periodo dal 1995 al 1999.

Presso il Tribunale di Parma, il 25/11/2004 avrà inizio nei miei confronti un processo per emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti dal 1995 al 1999 da parte di tre società del Gruppo Carisma che mediante le fatture contestate hanno aumentato il reddito di circa lire 106 miliardi ed il debito IVA di circa lire 20 miliardi.

4 La dichiarata distrazione relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 19/2/1983, riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 27/11/1989, è stata dedotta dalla relazione del Commissario liquidatore della Cooperativa, secondo il quale le perdite della Cooperativa relative al periodo dal 1/1/1977 al 10/2/1978 non sarebbero state giustificate, poiché l’utile commerciale derivante dalla differenza fra le vendite e gli acquisti nel periodo avrebbe coperto il costo del personale, senza tuttavia tener conto che in quel periodo, come nell’anno precedente, la Cooperativa non aveva sostenuto soltanto costi per il personale ma anche costi generali, oneri bancari e spese varie per un importo totale pari alla perdita del periodo. I documenti contabili della Cooperativa sono stati prodotti all’udienza del 19/11/1982 ma il Presidente del Collegio, senza alcuna valutazione, ne ha disposto l’immediato deposito presso la sala adibita a custodia dei corpi di reato, dove sono rimasti fino al 22/9/2003, quando ne è stata autorizzata estrazione di copia autentica. Due commercialisti, periti del Tribunale di Ancona, hanno analizzato quei documenti contabili ed hanno concluso che le perdite della Cooperativa sono derivate da perdite di gestione, escludendo qualsiasi distrazione. Nonostante l’esibizione di quei documenti contabili, che costituiscono prova nuova mai valutata da alcun giudice, e nonostante la consulenza tecnica dalla quale risulta che dovrei essere assolto per insussistenza del reato, con ordinanza del 16/9/2004, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. Contro l’ordinanza è stato presentato ricorso per cassazione ed in pendenza del ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’esecuzione alla Corte d’Appello di Ancona. Il fascicolo relativo a questo procedimento, del quale ho copia autentica, è scomparso dal Tribunale di Parma.

In relazione alla sentenza del Tribunale di Parma del 7/4/1994, riformata con sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14/11/1996, chiuso il fallimento Valtermina, il curatore ha dichiarato di aver ricostruito la contabilità con i libri e documenti che io stesso gli avevo consegnato e che a mio carico non sussiste alcuna responsabilità. Il 5/9/2002, ho presentato richiesta di revisione alla Corte d’appello di Ancona ma la richiesta è stata smarrita e sono ancora in attesa di una decisione.

5 La sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991 è divenuta irrevocabile il 16/11/1994. La pena era stata condonata con indulto del 1990, sottoposto alla condizione sospensiva che entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto non fosse stato commesso un reato che avesse dato luogo a condanna non inferiore a due anni di reclusione. La condizione non si è mai verificata, quindi, essendo decorso il termine decennale, è stato chiesto alla Corte d’Appello di Bologna di dichiarare estinta la pena in data 15/11/2004 ma l’istanza è stata inopinatamente rigettata.

6 Non ho mai violato alcuna legge. Le sentenze emesse nei miei confronti sono in netto contrasto con la giurisprudenza e la dottrina relativa a fatti analoghi. Ai magistrati, sono stati esibiti pareri dei loro stessi docenti, secondo i quali non ho commesso alcun reato.

7 Non esiste un solo giudizio tributario definitivo a favore dello Stato contro le mie società. Esistono invece diverse sentenze passate in giudicato a sfavore dello Stato.

8 Dall’insieme degli accertamenti a carico delle società del Gruppo Carisma, risultano redditi di importo pari al 141% dei ricavi accertati ed un’imposta sul valore aggiunto di importo pari all’805% delle vendite. Come dire che per ogni 100 euro fatturati dalle società del Gruppo Carisma, secondo gli Uffici Tributari sarebbero stati realizzati 141 euro di reddito e dovrebbero essere versati 805 euro d’IVA. Oltre, naturalmente, ad interessi di mora e sanzioni. Il contenzioso fiscale del Gruppo Carisma è di oltre 1,3 miliardi di euro. Recentemente sono state contestate tutte le fatture emesse ed utilizzate dalle società promosse da Maguro S.p.A. che il 31/10/2000 hanno presentato domanda sulla legge n. 488/92, ai loro clienti e fornitori, aprendo un contenzioso di oltre 25 miliardi di euro.

9 Nel 1990, Carisma S.p.A. ha chiesto il rimborso di un credito IVA di quasi tre miliardi di vecchie lire. L’allora ufficio IVA di Reggio Emilia ha contestato il credito. La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia e la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna hanno accolto i ricorsi di Carisma S.p.A., ordinando di eseguire i rimborsi IVA. Le decisioni sono divenute definitive ai primi di luglio 2002 ma il credito IVA non è mai stato rimborsato. Nel frattempo, sono maturate a carico di Carisma S.p.A. imposte locali e sanzioni per errori contabili per circa un miliardo di vecchie lire. In settembre 2004, il Concessionario per la riscossione dei tributi, sollecitato dall’Agenzia delle Entrate, ha presentato istanza di fallimento nei confronti di Carisma S.p.A. la quale, nel frattempo, ha chiesto di compensare il proprio credito di tre miliardi con il debito di un miliardo e di erogare, se possibile, la differenza. La vicenda è paradossale poiché, in sostanza, il debitore (lo Stato) ha presentato istanza di fallimento contro un suo creditore (Carisma S.p.A.).

 

10 Si tratta di circa 450 domande sulla legge n. 488/92 che prevedono investimenti al Sud di oltre 11.250 milioni di euro, per i quali sono stati chiesti contributi per circa 2.870 milioni di euro, pari al 25 per cento della spesa. Le domande sono state presentate al solo fine di poter ottenere le assegnazioni dei suoli. Al Ministro dell’Industria è stata dichiarata la disponibilità a ridurre il contributo, posto che gli investimenti possono essere coperti da risorse private. Ma. inutilmente. Le domande sono state tutte escluse.

11 Nel 2004, la CONSOB ha dapprima sospeso e poi vietato ad Avatar S.p.A. un’attività di promozione della moneta Dhana che la stessa Avatar S.p.A. non ha mai promosso ma è solo stata oggetto di garanzia prestata dalla sua controllante.

12 È stato respinto un ricorso contro la revoca del contributo di Texma S.p.A. di Gallipoli (LE). Respinti i ricorsi presentati contro l’esclusione delle domande presentate il 31/10/2000 sulla legge n. 488/92. È stato respinto il ricorso contro il provvedimento di divieto della CONSOB nei confronti di Avatar S.p.A.

13 Holos Global System è un programma di trenta iniziative concrete per affrontare in tutto il mondo i problemi più sentiti ed urgenti dell’umanità (www.unigov.org).

14 Risorse Holos Global System (http://www.holosbank.org/holos/hgs-it.html).

15 La Repubblica della Terra è un sistema di governo mondiale eletto direttamente dagli abitanti del pianeta. Fra il 13 ed il 19 febbraio 2005 si terrà l’elezione della prima Assemblea Internazionale prevista dalla Costituzione (www.asmad.org).

16 Dhana è la moneta della Repubblica della Terra, interamente garantita da capitali di imprese per un valore nominale equivalente a 25 euro per Dhana (www.dhana.org)

17 Alcune pubblicazioni sulle vicende giudiziarie:

http://www.holosbank.org/holos/HOLOS%20RMG%20LEGALITA.pdf

http://www.holosbank.org/rinnovamento/In%20nome.pdf

http://www.holosbank.org/avatar/cronologia.html

18 Note sulla situazione attuale e sulla Repubblica della Terra:

http://www.holosbank.org/yuga/HGS-RDT-DHX-IT.pdf

http://www.holosbank.org/yuga/RdT-IM-IT.pdf

http://www.holosbank.org/yuga/RDT%20COST%20E%20NOTE.htm

http://www.holosbank.org/holos/Bibliografia.htm

http://www.holosbank.org/holos/ASSETS%2013-2-04%20ita.htm